Norme
nazionali
Legge 24 aprile 1998,
n° 128
(Supplemento Ordinario n° 88 - G.U.R.I. n° 104 del
17.05.98)
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Articolo
16
Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto.
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è
sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di
prodotti contenenti amianto".
2. L'articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 — (Valori limite). — 1. La concentrazione di fibre di
amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si
smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle
unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti
autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di
bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati
dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come
modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei
valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti
amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114.
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2
sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta
della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277, è abrogato".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.